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Commenti: Art. 66 | Omnilex
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OSEst · Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all’estero
Art. 66
Art. 65
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Art. 66
Art. 65
Art. 67
195.11
OSEst
Federal Council Ordinance
1 nov 2015
Fonte originale
La rappresentanza è autorizzata a legalizzare i sigilli e le firme ufficiali apposti:
dalla Cancelleria federale;
dalle autorità cantonali competenti per le legalizzazioni;
dalle autorità dello Stato ospite con sede nella circoscrizione consolare e le cui firme e i cui sigilli sono depositati presso la rappresentanza;
dalle rappresentanze di Stati esteri situate nella circoscrizione consolare e i cui sigilli e le cui firme sono depositati presso la rappresentanza.
Su esplicita richiesta, è possibile attestare sul documento legalizzato che la legalizzazione è stata eseguita da un’autorità debitamente autorizzata.
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