195.11OSEstFederal Council Ordinance1 nov 2015Fonte originale
La rappresentanza può conservare provvisoriamente denaro in contanti, titoli di crediti, atti scritti e altri oggetti se:
questo risponde a interessi svizzeri;
non esistono altri modi per garantire la sicurezza di tali oggetti;
la rappresentanza è convinta della necessità o dell’urgenza di tale provvedimento; e
tali oggetti possono essere opportunamente conservati presso la rappresentanza.
La rappresentanza può richiedere un attestato di proprietà.
La rappresentanza rifiuta il deposito in caso di oggetti che costituiscono un pericolo per la sicurezza della rappresentanza stessa o la cui presa in consegna è contraria a interessi essenziali della Svizzera.
Gli oggetti depositati possono essere conservati per più di cinque anni solo se il DFAE lo autorizza. Le disposizioni a causa di morte possono essere conservate per più di cinque anni anche senza autorizzazione.
La rappresentanza e il DFAE non si assumono alcuna responsabilità per lo stato o l’eventuale perdita degli oggetti depositati.
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