195.11OSEstFederal Council Ordinance1 nov 2015Fonte originale
La rappresentanza è autorizzata a rilasciare attestazioni concernenti fatti la cui esattezza è debitamente provata:
a cittadini svizzeri e a persone giuridiche di cui all’articolo 40 LSEst;
a cittadini stranieri e ad altre persone giuridiche se le attestazioni sono destinate a essere utilizzate in Svizzera o a favore di interessi svizzeri.
Per le attestazioni di conformità delle copie di documenti originali presentati viene formulata una riserva sul contenuto. Si può rinunciare a tale riserva se non vi sono dubbi circa l’autenticità del contenuto del documento originale.
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