L’Ufficio di comunicazione può trasmettere al servizio omologo estero nello Stato di provenienza qualsiasi informazione, anche di natura bancaria, ottenuta in applicazione della presente legge per consentire a tale Stato di presentare una domanda di assistenza giudiziaria alla Svizzera o di completare una domanda non sufficientemente motivata.
Le informazioni che l’Ufficio di comunicazione ha ottenuto in applicazione della presente legge sono trasmesse alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli 30, 31 lettere b e c nonché 32 capoverso 3 della legge del 10 ottobre 19971sul riciclaggio di denaro. L’articolo 30 capoverso 4 lettera a numero 1 di detta legge non è applicabile.
Le informazioni ottenute in applicazione della presente legge non possono essere trasmesse all’estero se:
le strutture statali dello Stato di provenienza sono dissestate; o
la vita o l’integrità fisica delle persone interessate ne risulterebbe minacciata.
Le informazioni ottenute in applicazione della presente legge sono trasmesse sotto forma di rapporto. Se le circostanze lo esigono, la trasmissione allo Stato di provenienza può avvenire per tappe o essere subordinata a condizioni. Nel fissare le condizioni si tiene conto segnatamente del rispetto del diritto ad un processo equo nello Stato di provenienza.
Prima di trasmettere informazioni ottenute in applicazione della presente legge, l’Ufficio di comunicazione consulta l’UFG e il DFAE.