Spontaneamente o su richiesta, le autorità federali e cantonali comunicano al DFAE e al DFF le informazioni e i dati personali necessari all’esecuzione della presente legge.
Su richiesta, il DFAE comunica alle autorità federali di vigilanza nonché alle autorità federali e cantonali di assistenza giudiziaria e di perseguimento penale le informazioni e i dati personali di cui necessitano per adempiere i loro compiti legali.
L’UFG o l’autorità competente per il disbrigo della domanda di assistenza in materia penale informa il DFAE qualora:
una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale concernente valori patrimoniali bloccati in Svizzera di persone politicamente esposte all’estero o di persone a loro vicine non possa avere esito a causa della situazione di dissesto dello Stato richiedente; o
sussistano motivi per ritenere che un procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non sia possibile in base all’articolo 2 lettera a della legge del 20 marzo 19811sull’assistenza internazionale in materia penale; o
una domanda di assistenza giudiziaria già pendente debba essere respinta conformemente all’articolo 2 lettera a della legge sull’assistenza internazionale in materia penale.