Se il blocco di cui all’articolo 3 è disposto sotto forma di ordinanza (ordinanza di blocco), il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può adeguare la lista nominativa delle persone interessate dal blocco in allegato a tale ordinanza. Dopo avere consultato gli altri dipartimenti interessati, può stralciare dalla lista o aggiungervi persone politicamente esposte all’estero o persone a loro vicine, se lo esige il coordinamento internazionale con i principali Stati partner e organizzazioni internazionali o la tutela degli interessi della Svizzera.
Il DFAE stralcia senza indugio dalla lista le persone nei confronti delle quali il blocco si rivela ingiustificato.
La lista nominativa delle persone in allegato all’ordinanza di blocco è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. La lista può contenere dati personali e dati degni di particolare protezione, segnatamente riguardanti l’appartenenza attuale o passata a un partito o l’esistenza di procedimenti o sanzioni penali e amministrativi.
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