Le persone e istituzioni che detengono o gestiscono in Svizzera valori patrimoniali di persone sottoposte a un provvedimento di blocco di cui all’articolo 3 devono notificare senza indugio tali valori patrimoniali all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione).
Le persone e istituzioni che, pur non detenendo né gestendo in Svizzera tali valori patrimoniali, ne hanno conoscenza in virtù delle loro funzioni, devono notificarli senza indugio all’Ufficio di comunicazione.
In base alle indicazioni ricevute conformemente al capoverso 2, l’Ufficio di comunicazione può chiedere informazioni concernenti valori patrimoniali oggetto di un blocco disposto conformemente alla presente legge a qualsiasi persona e istituzione che potrebbe detenere o gestire tali valori.
Le persone e istituzioni di cui ai capoversi 1–3 devono inoltre, su richiesta dell’Ufficio di comunicazione, fornire tutte le informazioni e tutti i documenti relativi ai valori patrimoniali annunciati necessari all’esecuzione della presente legge, sempre che dispongano di tali informazioni.
Gli avvocati e i notai non sono sottoposti all’obbligo di notifica e di informazione nella misura in cui sono soggetti al segreto professionale ai sensi dell’articolo 321 del Codice penale1.
L’Ufficio di comunicazione trasmette al DFAE e all’Ufficio federale di giustizia (UFG) le informazioni ricevute conformemente ai capoversi 1–3. Il Consiglio federale disciplina le modalità di collaborazione nell’ambito della presente legge tra il DFAE, l’UFG e l’Ufficio di comunicazione.