272.1OCE-PCPEFederal Council Ordinance1 gen 2011Fonte originale
Le parti possono chiedere che l’autorità trasmetta loro successivamente per via elettronica le decisioni e le sentenze che sono state loro notificate in altro modo.
L’autorità allega al documento elettronico l’attestazione che esso coincide con la decisione o la sentenza.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.