272.1OCE-PCPEFederal Council Ordinance1 gen 2011Fonte originale
L’autorità verifica la firma elettronica in merito:
all’integrità del documento;
all’identità del firmatario;
alla validità e alla qualità della firma elettronica, compresi eventuali attributi importanti giuridicamente;
alla data e ora della firma elettronica, compresa la qualità di tali indicazioni.
Alla stampa su carta l’autorità aggiunge il risultato della verifica della firma elettronica e l’attestazione che detta stampa riproduce correttamente il contenuto dell’atto scritto comunicato in forma elettronica.
L’attestazione va datata, firmata e corredata dei dati del firmatario.
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