L’attore può ritirare la petizione prima che sia notificata al convenuto. Il giudice delegato lo avverte di questa facoltà quando la petizione è inammissibile per vizio di forma.
Se, entro i venti giorni, la petizione è introdotta di nuovo e il vizio tolto, l’inizio della litispendenza è fatto risalire al giorno del deposito della prima. Lo stesso vale nel caso in cui il tribunale ha dichiarato la petizione inammissibile per vizio di forma.
Dopo la notifica, la petizione può essere ritirata soltanto se vi consente il convenuto; in mancanza di questo consenso, il ritiro della petizione vale come desistenza. È riservato l’articolo 73 capoverso 3.
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