La petizione è notificata al convenuto fissandogli un termine per la risposta.
Se il convenuto richiede che siano fornite garanzie per le spese ripetibili, giusta l’articolo 62 capoverso 2 LTF1, il termine è sospeso.2Se la richiesta è respinta o se le garanzie sono state fornite, il giudice fissa un nuovo termine per la risposta.