La risposta deve contenere:
- tutte le eccezioni contro l’ammissibilità della petizione, con la motivazione;
- le conclusioni sul merito;
- la domanda riconvenzionale (art. 31), se il convenuto la propone;
- la risposta ai fatti enunciati nella petizione e l’esposizione chiara dei fatti che motivano le conclusioni (art. 19). La motivazione della domanda riconvenzionale può essere aggiunta alla risposta o presentata separatamente;
- l’enunciazione esatta, per ciascun fatto, delle prove e controprove, con richiamo dei numeri dell’elenco degli annessi (lett.f ), come pure delle obiezioni alle prove invocate dall’attore;
- l’elenco numerato degli annessi;
- la data e la firma dell’estensore dell’atto.