Ciascuna parte è obbligata a produrre in giudizio i documenti in suo possesso. Se nega di possedere un documento, può essere invitata, sotto comminatoria di sanzioni penali, secondo l’articolo 64, ad indicare il luogo ove esso si trova.
Il giudice apprezza, secondo l’articolo 40, l’atteggiamento della parte che rifiuta di produrre un documento o d’indicare ove esso si trova o che intenzionalmente lo fa scomparire o lo rende inutilizzabile.
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