I terzi sono obbligati a produrre in giudizio i documenti in loro possesso. Essi sono dispensati da quest’obbligo se si tratta di documenti relativi a fatti sui quali potrebbero rifiutarsi di deporre come testimoni in virtù dell’articolo 42. Se il rifiuto è fondato solo per singole parti d’un documento che possono essere rese invisibili con l’apposizione di suggelli o in altro modo, l’obbligo di produzione sussiste usando questa cautela.
Il terzo che contesta di possedere un documento può essere udito come testimonio per indicare ove esso si trova.
Il giudice applica per analogia l’articolo 44 capoversi 3 e 4 a chi non ottempera all’invito di produrre un documento o rifiuta di produrlo.
Sono riservate le disposizioni speciali che disciplinano la produzione dei documenti delle amministrazioni pubbliche della Confederazione e dei Cantoni.
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