351.11OAIMPFederal Council Ordinance1 gen 1983Fonte originale
L’audizione è verbalizzata. Il processo verbale deve indicare:
se si sia fatto capo a un patrocinatore o a un interprete;
i documenti e le prescrizioni di cui ha preso visione la persona perseguita (art. 52 cpv. 1 della legge);
quali spiegazioni, e in quale lingua, sono state date alla persona perseguita (art. 52 cpv. 2 della legge);
le dichiarazioni fatte dalla persona perseguita circa le sue condizioni personali, e le sue eventuali obiezioni contro l’ordine di arresto o l’estradizione (art. 52 cpv. 2 della legge);
1 se la persona perseguita acconsenta all’estradizione secondo l’articolo 7 della legge o all’estradizione semplificata secondo l’articolo 54 della medesima (art. 6);
che la persona perseguita è stata informata del diritto di comunicare con i rappresentanti del suo Paese d’origine (art. 16).
Se la persona perseguita rifiuta di firmare, ne sarà fatta menzione e indicato il motivo.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). ↩
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