351.11OAIMPFederal Council Ordinance1 gen 1983Fonte originale
Se un documento scritto contiene informazioni la cui comunicazione all’estero non è ammissibile, l’autorità esecutiva ne fa una copia o una fotocopia omettendo le indicazioni che devono essere tenute segrete.1
Su tali copie essa menziona il fatto, il luogo e il motivo dell’omissione ed attesta che il resto è integralmente conforme all’originale.
A richiesta, l’Ufficio federale di giustizia2(detto qui di seguito «Ufficio federale») riceve in visione il testo integrale non modificato.
Le disposizioni che precedono, applicate per analogia, valgono anche per altri supporti d’informazioni.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 2004 4937). ↩
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