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Commenti: Art. 23 | Omnilex
Law
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OAIMP · Ordinanza sull’assistenza internazionale in materia penale
Art. 23
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Art. 23
351.11
OAIMP
Federal Council Ordinance
1 gen 1983
Fonte originale
Possono essere fatti valere diritti di pegno fiscali quando gli oggetti da consegnare:
potrebbero essere confiscati nello Stato richiedente;
appartengono a uno Stato richiedente che, nel caso inverso, non rinuncia ai suoi diritti di pegno fiscali.
L’Amministrazione delle dogane decide circa la rinuncia ai diritti di pegno fiscali (art. 60 della legge).
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