351.11OAIMPFederal Council Ordinance1 gen 1983Fonte originale
Se da parte svizzera si propone la perquisizione di persone o locali, il sequestro o la consegna di cose, la conferma della loro ammissibilità secondo il diritto svizzero (art. 76 lett. c della legge) può essere data soltanto da un’autorità legittimata ad ordinare siffatto provvedimento in Svizzera.
L’ordine di perquisizione o di sequestro allegato alla domanda da un’autorità estera si ha per conferma dell’ammissibilità del provvedimento.
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