351.11OAIMPFederal Council Ordinance1 gen 1983Fonte originale
Se l’autorità estera richiedente non ha dato alcuna assicurazione, l’autorità svizzera competente l’avverte che:
l’informazione non può essere usata in procedimenti per i quali l’assistenza è inammissibile;
qualsiasi altro uso dell’informazione è subordinato al consenso dell’Ufficio federale.
Ne va del pari allorché un’autorità estera ottiene l’autorizzazione di consultare un incartamento svizzero fuori di un procedimento di assistenza giudiziaria.
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