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Commenti: Art. 36 | Omnilex
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OAIMP · Ordinanza sull’assistenza internazionale in materia penale
Art. 36
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Art. 36
351.11
OAIMP
Federal Council Ordinance
1 gen 1983
Fonte originale
L’autorità competente comunica all’Ufficio federale:
se è stato dato seguito o no alla domanda d’apertura del procedimento penale;
la sanzione inflitta;
l’esecuzione della sanzione;
la sospensione del procedimento penale;
la decisione sull’ulteriore procedere qualora la persona perseguita si sottragga al giudizio in Svizzera.
L’Ufficio federale ne informa lo Stato richiedente.
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