351.11OAIMPFederal Council Ordinance1 gen 1983Fonte originale
Nella scelta della procedura (art. 19 della legge) vanno considerati:
i rapporti della persona perseguita con lo Stato richiesto e con la Svizzera;
la probabilità di un’espulsione dalla Svizzera;
l’economia processuale;
in caso di più reati, il loro giudizio complessivo.
Se alla Svizzera è chiesta l’estradizione di uno straniero ed i presupposti per l’assunzione del perseguimento o dell’esecuzione sono adempiti (art. 85 cpv. 2 e art. 94 della legge), l’Ufficio federale decide giusta i criteri di cui al capoverso 1 e d’intesa con le autorità competenti per il procedimento penale. Esso sente dapprima la persona perseguita.
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