412.103.1OMPrFederal Council Ordinance1 mar 2026Fonte originale
Nelle materie in cui sono svolti gli esami finali, la nota finale si compone in parti uguali della nota d’esame e della nota scolastica. Nelle materie che non prevedono esami finali la nota finale corrisponde alla nota scolastica.
Se l’esame finale di una materia riguarda una sola prestazione, la nota d’esame viene arrotondata al punto o al mezzo punto. Se l’esame finale di una materia riguarda più prestazioni, la media delle prestazioni viene arrotondata a un decimale.
La nota scolastica delle materie è data dalla media di tutte le note semestrali nella materia corrispondente. È arrotondata a un decimale.
La nota finale delle materie e la nota finale dell’approccio interdisciplinare sono arrotondate al punto o al mezzo punto.
La nota semestrale di una materia è composta da almeno due prestazioni valutate separatamente. È arrotondata al punto o al mezzo punto.
Nell’approccio interdisciplinare la nota finale si compone in parti uguali della nota del LPI e della nota scolastica dell’AIM.
La nota del LPI risulta dalla valutazione del processo di elaborazione, del prodotto e della presentazione con discussione approfondita del LPI. È arrotondata al punto o al mezzo punto.
La nota scolastica dell’AIM è data dalla media delle note semestrali. Ogni nota semestrale è composta dalle prestazioni valutate conformemente all’articolo 11 capoverso 4. La nota scolastica dell’AIM è arrotondata a un decimale. Nei cicli di formazione della durata di due semestri è data dalla media delle prestazioni fornite. È arrotondata al punto o al mezzo punto.
La nota complessiva è data dalla media di tutte le note prese in considerazione conformemente all’articolo 24. È arrotondata a un decimale.
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