Il Consiglio federale può subordinare la concessione di aiuti finanziari ai centri di ricerca universitari alle condizioni seguenti:
l’adozione di provvedimenti atti a garantire la qualità della ricerca promossa con mezzi federali;
l’emanazione, a destinazione dei ricercatori attivi all’interno dell’istituzione, di direttive concernenti il rispetto delle regole in materia di integrità scientifica e di buona prassi scientifica;
la capacità di prendere provvedimenti contro la violazione di queste regole e l’esistenza delle procedure necessarie a tal fine.
L’adozione di provvedimenti va prevista in particolare per il caso in cui:
i risultati di ricerche svolte da terzi siano utilizzati senza indicarne la fonte;
i risultati della ricerca, dati della ricerca e protocolli di ricerca siano inventati oppure contraffatti o alterati con una rappresentazione volutamente non conforme alla realtà;
siano commesse altre violazioni gravi delle regole dell’integrità scientifica e della buona prassi scientifica.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.