Il Consiglio federale può subordinare la concessione di aiuti finanziari ai centri di ricerca universitari alla condizione che questi presentino, per le loro attività di ricerca e innovazione, una strategia per la valorizzazione del sapere e per il trasferimento di sapere e tecnologie tra le scuole universitarie e l’economia.
Può inoltre subordinare la concessione di aiuti finanziari a una o più delle seguenti condizioni:
la proprietà intellettuale o i diritti di utilizzazione dei risultati della ricerca finanziata con tali aiuti sono trasferiti al centro di ricerca universitario per il quale il beneficiario lavora;
il centro di ricerca universitario interessato prende provvedimenti per promuovere la valorizzazione dei risultati della ricerca, in particolare la loro utilizzazione commerciale, e per fare partecipare in modo equo gli inventori ai ricavi che ne derivano;
il partner incaricato della ricerca e il partner attuatore presentano una regolamentazione concernente la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione*.*
Se i centri di ricerca universitari interessati omettono di prendere i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettera b, gli inventori possono chiedere il ritrasferimento della proprietà intellettuale o dei diritti di utilizzazione.
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