L’Assemblea federale stabilisce per un periodo pluriennale, mediante decreto federale semplice:
- il limite di spesa per le istituzioni di promozione della ricerca;
- il limite di spesa per i sussidi destinati alle strutture di ricerca d’importanza nazionale;
- 1 il limite di spesa per la promozione dell’innovazione da parte di Innosuisse;
- i crediti d’impegno per i sussidi nell’ambito della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione;
- 2 il limite di spesa per le spese d’esercizio dell’istituzione responsabile del parco svizzero dell’innovazione secondo l’articolo 33 capoverso 2 lettera b.