I sussidi federali destinati alle istituzioni di promozione della ricerca sono liberati sulla base dei piani di promozione presentati annualmente dalle istituzioni e approvati dai servizi federali competenti (art. 48).
I sussidi federali destinati alle strutture di ricerca d’importanza nazionale (art. 15) sono liberati conformemente a quanto disposto nelle relative decisioni e nelle convenzioni sulle prestazioni.
I sussidi federali liberati sono versati conformemente all’articolo 23 della legge del 5 ottobre 19901sui sussidi.
I sussidi federali destinati alla cooperazione internazionale sono liberati e versati conformemente a quanto disposto: