Ciascun organo di ricerca coordina le attività svolte sotto la sua responsabilità o con il suo sostegno.
Gli organi di ricerca coordinano le attività tra di loro informandosi reciprocamente e tempestivamente.
Le istituzioni di promozione della ricerca, Innosuisse1e l’Amministrazione federale, per quanto svolga compiti di promozione della ricerca o dell’innovazione, coordinano le loro attività armonizzando i provvedimenti di promozione e collaborando nell’ambito delle rispettive attività di promozione. Nei loro sforzi di coordinamento, tengono conto delle esigenze dell’insegnamento, della ricerca svolta senza l’aiuto della Confederazione, della ricerca condotta all’estero e del coordinamento secondo la LPSU2.
Footnotes
Nuova espr. giusta l’all. n. 2 della L del 17 giu. 2016 su Innosuisse, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4259, 2017 131;FF 2015 7833). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩