Il Consiglio federale provvede affinché i mezzi federali destinati alla ricerca e all’innovazione siano impiegati in modo coordinato, economico ed efficace.
Il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari qualora l’autocoordinamento non sia in grado di garantire la cooperazione tra gli organi di ricerca. A tal fine può in particolare affidare determinati compiti di coordinamento a commissioni esistenti o appositamente istituite.
Il Consiglio federale verifica periodicamente o all’occorrenza:
l’armonizzazione tra la promozione nazionale e quella internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione;
la coerenza tra la cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione e la politica economica esterna, la politica di sviluppo e la politica estera generale della Svizzera.
Prende inoltre i provvedimenti necessari, in particolare per quanto concerne le infrastrutture di ricerca particolarmente onerose, per assicurare un’armonizzazione coerente della promozione internazionale della ricerca e dell’innovazione della Confederazione con:
i piani di sviluppo nel settore dei PF; e
il coordinamento della politica universitaria a livello svizzero e la ripartizione dei compiti nei settori particolarmente onerosi.
Esso coordina la pianificazione e lo svolgimento di iniziative nazionali di promozione della ricerca e dell’innovazione che, a causa della loro portata organizzativa e finanziaria, non possono essere realizzate nell’ambito dei compiti ordinari di promozione delle istituzioni di promozione della ricerca e di Innosuisse.
Al riguardo assicura che gli organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie e il Consiglio dei PF siano coinvolti nella pianificazione. D’intesa con la Conferenza svizzera delle scuole universitarie, elabora le proposte destinate all’Assemblea federale concernenti i provvedimenti di promozione di cui al capoverso 5, incluse le modalità di finanziamento ed esecuzione.
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