I servizi che trattano dati personali o dati concernenti persone giuridiche provenienti dalla statistica federale o ad essa destinati devono proteggerli contro ogni trattamento non autorizzato mediante i provvedimenti tecnici e organizzativi che si impongono.1
Gli organi responsabili di rilevazioni hanno il diritto di conservare gli elenchi di nomi e indirizzi trattati per la preparazione, l’esecuzione e il coordinamento di rilevazioni soltanto finché sono necessari a questi scopi. Sono salve le disposizioni riguardanti i dati del Registro delle imprese e degli stabilimenti.
Il materiale di rilevazione che, oltre i dati richiesti, contiene nomi o numeri d’identificazione delle persone interessate, può essere trattato solo dagli organi responsabili della rilevazione. Esso dev’essere distrutto non appena ultimato il trattamento dei dati.
I dati possono essere conservati e archiviati presso il servizio statistico competente della Confederazione, presso l’Ufficio federale o, previa approvazione scritta da parte di quest’ultimo e in ottemperanza alle condizioni stabilite dallo stesso, presso il servizio statistico cantonale, purché non contengano nomi o numeri di identificazione delle persone interessate.2
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 35 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della L del 23 giu. 2006 sull’armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 4165;FF 2006 397). ↩
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