Per la protezione dei dati in tutti i lavori statistici valgono le disposizioni della presente legge. Per i dati personali valgono inoltre le disposizioni della legge federale del 25 settembre 20201sulla protezione dei dati relative al trattamento per scopi di ricerca, pianificazione e statistica.2
Il Consiglio federale emana, per la rilevazione dei dati, come pure per il loro trattamento da parte di organi della Confederazione, le disposizioni completive relative alla protezione e alla sicurezza dei dati.