Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica legata alla sede di produzione ammontano:
al 40 per cento delle spese computabili per i film senza produzione responsabile svizzera e senza regia svizzera, escluse le spese di cui all’articolo 29 capoversi 3 e 3bis;
al 20 per cento delle spese computabili e delle spese di cui all’articolo 29 capoversi 3 e 3bisper gli altri film.1
Nel caso delle seguenti spese per la tecnica e la postproduzione, gli aiuti finanziari ammontano al 40 per cento delle spese computabili per:
il noleggio di cineprese, materiale audio, materiale d’illuminazione e materiale di scena;
la postproduzione audio e video, compresi gli effetti speciali.
Per le coproduzioni con produzione responsabile svizzera, l’aiuto finanziario secondo il capoverso 2 ammonta al 50 per cento delle spese computabili.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 20 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 840). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 20 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 840). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.