Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.
Se per un progetto cinematografico sono utilizzati accrediti della promozione legata al successo, l’aiuto finanziario della promozione cinematografica selettiva non può superare il 50 per cento delle spese computabili non coperte dagli accrediti. La presente disposizione non si applica agli aiuti finanziari per la realizzazione di coproduzioni svizzere con l’estero.
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