Per il reinvestimento nella distribuzione di film, segnatamente nella loro promozione, non è richiesta una domanda di reinvestimento se la commercializzazione del film si conclude entro la durata di validità degli accrediti e il conteggio perviene all’UFC prima del termine di scadenza di due anni.
Il versamento degli accrediti avviene dopo il controllo del conteggio da parte dell’UFC.
Su domanda, l’UFC verifica previamente l’ammissibilità del reinvestimento.
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