Ancor prima della comunicazione di cui all’articolo 92 capoverso 2, un avente diritto può chiedere un anticipo per un reinvestimento.
L’anticipo non può superare il 50 per cento degli accrediti presumibili per le entrate nei cinema già conteggiate e non ponderate o per i punti di partecipazione a festival già totalizzati.
Il versamento dell’anticipo è approvato se:
l’avente diritto comprova il raggiungimento del numero minimo di entrate di riferimento richieste;
il film è stato notificato come film di riferimento;
non è messo in dubbio il diritto del richiedente;
sono soddisfatte le altre prescrizioni concernenti il reinvestimento.
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