451.34OSRAFederal Council Ordinance1 ago 2001Fonte originale
Nell’ambito della loro attività, le autorità e i servizi della Confederazione, nonché i suoi istituti e le sue aziende, sono tenuti a conservare intatti gli oggetti fissi e funzionali gli oggetti mobili.
Essi adottano le misure previste agli articoli 8, 10 e 11, nei settori in cui sono competenti in virtù della legislazione speciale.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.