Fintanto che non avranno adottato le misure necessarie giusta l’articolo 5 capoversi 1 e 2 e l’articolo 8, i Cantoni devono presentare all’UFAM1, alla fine di ogni biennio, un rapporto sullo stato della protezione dei siti di riproduzione degli anfibi.
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5367). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.