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Commenti: Art. 16 | Omnilex
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LPPC · Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
Art. 16
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520.1
LPPC
Federal Act
1 gen 2021
Fonte originale
In collaborazione con la Confederazione, i Cantoni garantiscono l’allerta agli organi competenti e il lancio dell’allarme alla popolazione.
In collaborazione con la Confederazione garantiscono l’informazione della popolazione in caso di evento.
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