Possono prestare volontariamente servizio di protezione civile:
gli uomini prosciolti dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile;
gli uomini prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare o civile;
le cittadine svizzere, dal giorno in cui compiono i 18 anni;
gli stranieri domiciliati in Svizzera, dal giorno in cui compiono i 18 anni.
I Cantoni decidono in merito all’ammissione. Non sussiste il diritto a essere ammessi.
Chi presta volontariamente servizio di protezione civile ha gli stessi diritti e obblighi dei militi.
Chi presta volontariamente servizio di protezione civile è prosciolto su domanda dall’obbligo di prestare servizio se ha prestato almeno tre anni di servizio. Su domanda motivata è prosciolto prima di tale termine.
Chi presta volontariamente servizio di protezione civile è prosciolto d’ufficio dall’obbligo di prestare servizio dal momento in cui percepisce una rendita di vecchiaia secondo la legge federale del 20 dicembre 19461sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.