Il reclutamento serve all’apprezzamento dell’idoneità al servizio di protezione civile. L’esercito e la protezione civile eseguono congiuntamente il reclutamento.
1bis. Le persone naturalizzate dopo i 24 anni sono convocate dai Cantoni per il reclutamento nella protezione civile al più tardi nell’anno in cui compiono i 30 anni.1
Non sono reclutate nella protezione civile le persone soggette all’obbligo di leva che:
risultano intollerabili per l’esercito a causa di una sentenza penale secondo l’articolo 21 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952;
non soddisfano le esigenze del servizio militare per motivi psichici, nella misura in cui presentano segni esteriori tali da far ritenere che siano potenzialmente violente.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 703; FF 2024 1216). ↩