In linea di principio i militi sono a disposizione del loro Cantone di domicilio.D’intesa con i Cantoni interessati, possono essere assegnati a un altro Cantone.
Il Cantone decide in merito all’incorporazione dei militi che gli sono assegnati.
3 e4. .1
Footnotes
Abrogati dalla cifra I della LF del 21 mar. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 703; FF 2024 1216). ↩
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