La convocazione ai servizi d’istruzione e di perfezionamento secondo gli articoli 49–52 e ai corsi di ripetizione secondo l’articolo 53 è emessa dai Cantoni. Questi disciplinano le modalità di convocazione.
L’UFPP emana le disposizioni concernenti la convocazione ai servizi d’istruzione e di perfezionamento secondo l’articolo 54 capoversi 2–4.1
La convocazione è inviata al milite almeno sei settimane prima dell’inizio del servizio.
Le domande di differimento del servizio devono essere presentate all’organo che ha emesso la convocazione.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 703; FF 2024 1216). ↩
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