I Cantoni eseguono i controlli relativi ai militi. I controlli sono eseguiti nel sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (sistema PISA).
L’UFPP controlla se:
i limiti temporali massimi di cui agli articoli 43 e 49–53 sono osservati;
gli interventi di pubblica utilità di cui all’articolo 53** capoverso 3 sono compatibili con i compiti della protezione civile.
Se i limiti temporali massimi di cui agli articoli 43 e 49–53 sono superati, l’UFPP ordina al Cantone interessato di non chiamare in servizio i militi e informa l’Ufficio centrale di compensazione.
Il Consiglio federale stabilisce l’entità dei controlli di cui al capoverso 1. Può emanare regolamenti di carattere amministrativo e tecnico sull’uso del sistema PISA.
Il Consiglio federale disciplina la procedura di controllo secondo il capoverso 2.
Footnotes
Abrogato dalla cifra I della LF del 21 mar. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 703; FF 2024 1216). ↩
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