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Commenti: Art. 53 | Omnilex
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LPPC · Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
Art. 53
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520.1
LPPC
Federal Act
1 gen 2021
Fonte originale
Dopo l’istruzione di base i militi sono convocati ogni anno a corsi di ripetizione di almeno 3 e al massimo 21 giorni.
I corsi di ripetizione servono in particolare a realizzare e mantenere la prontezza operativa della protezione civile.
Gli interventi di pubblica utilità sono svolti sotto forma di corsi di ripetizione.
I corsi di ripetizione possono essere svolti anche nelle zone limitrofe estere.
Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e la procedura di autorizzazione per gli interventi di pubblica utilità; disciplina in particolare:
il divieto d’impiegare militi a favore del loro datore di lavoro;
l’obbligo di versare una parte degli introiti al fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.
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