La Confederazione provvede a coordinare le attività delle organizzazioni partner e ad assicurare la collaborazione di queste ultime con le altre autorità e gli altri enti del settore della politica di sicurezza.
Il Consiglio federale stabilisce le misure che devono essere adottate a protezione dei beni culturali nel settore delle costruzioni e delle relative installazioni nella prospettiva di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati.
2bis. Nell’ambito del servizio sanitario coordinato il Consiglio federale disciplina:
a. la formazione universitaria, il perfezionamento professionale e l’aggiornamento permanente nonché la ricerca;
b. l’impiego dei mezzi degli organi incaricati di pianificare, preparare ed eseguire misure d’ordine sanitario.1
2ter. Nell’ambito del coordinamento dei trasporti il Consiglio federale disciplina:
a. quali organi sono incaricati di pianificare, preparare ed eseguire misure per la gestione degli eventi;
b. le modalità con cui ordinare e svolgere i trasporti prioritari di persone e merci per la gestione degli eventi.2
Il Consiglio federale adotta misure volte a rafforzare la protezione della popolazione in caso di conflitti armati.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 703; FF 2024 1216). ↩
Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 703; FF 2024 1216). ↩
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