La Confederazione assume la condotta e il coordinamento delle operazioni in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza la cui gestione rientra nella sua sfera di competenza, nonché in caso di conflitti armati.
D’intesa con i Cantoni interessati, la Confederazione può assumere il coordinamento delle operazioni o, all’occorrenza, la condotta in caso di eventi che colpiscono più Cantoni, tutta la Svizzera o zone limitrofe estere.
L’organo della Confederazione incaricato del coordinamento della protezione della popolazione è lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione. Ha i seguenti compiti:
coordinare l’elaborazione delle pianificazioni preventive, i preparativi e gli interventi delle organizzazioni d’intervento specializzate nonché di altri enti e organizzazioni;
garantire la capacità di condotta;
garantire la comunicazione tra Confederazione, Cantoni, gestori di infrastrutture critiche e autorità estere;
garantire l’analisi integrata della situazione tra Confederazione, Cantoni, gestori di infrastrutture critiche e autorità estere;
garantire la gestione delle risorse civili.
Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione. Può prevedere in particolare che i Cantoni nonché altri enti e organizzazioni vi collaborino.
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