Il personale e il materiale della protezione civile come pure le costruzioni di protezione sono contrassegnati con il distintivo internazionale della protezione civile.
Possono inoltre essere contrassegnati con il distintivo:
i privati che, rispondendo a un appello delle autorità competenti, adempiono compiti di protezione civile sotto la loro direzione;
le persone al servizio di organi federali, cantonali e comunali che adempiono compiti amministrativi per la protezione civile.
Ai militi è rilasciata la carta d’identità per il personale della protezione civile.
Il distintivo e la carta d’identità sono conformi ai modelli che figurano nel Protocollo aggiuntivo dell’8 giugno 19771alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 sulla protezione delle vittime di conflitti armati internazionali.