D’intesa con i Cantoni, la Confederazione può provvedere all’acquisizione dell’equipaggiamento personale e del materiale d’intervento dei militi.
Il Consiglio federale stabilisce il genere e la quantità del materiale standardizzato di cui al capoverso 1 lettera a. Può emanare direttive in materia di organizzazione, istruzione e intervento.