I disavanzi del conto di ammortamento dell’esercizio annuale precedente devono essere compensati sull’arco dei sei esercizi annuali successivi per il tramite della riduzione dell’importo massimo di cui agli articoli 13 o 15.
Se il disavanzo del conto di ammortamento supera di oltre lo 0,5 per cento l’importo massimo di cui all’articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale, il termine previsto dal capoverso 1 decorre nuovamente.
In casi particolari, l’Assemblea federale può prolungare i termini previsti dai capoversi 1 e 2.
L’obbligo di equilibrare il conto di ammortamento è differito fintantoché non sia eliminato il disavanzo del conto di compensazione di cui all’articolo 17.
L’Assemblea federale determina ogni anno l’ammontare delle riduzioni in occasione dell’adozione del preventivo.
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