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Commenti: Art. 21 | Omnilex
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LFC · Legge federale sulle finanze della Confederazione
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611.0
LFC
Federal Act
1 mag 2006
Fonte originale
Un credito d’impegno dev’essere chiesto di norma qualora debbano essere contratti impegni finanziari la cui durata supera l’anno di preventivo.
Il credito d’impegno determina l’ammontare entro cui il Consiglio federale può contrarre impegni finanziari per uno scopo determinato.
Il credito d’impegno è limitato nel tempo soltanto se lo prevede il decreto di stanziamento.
I crediti d’impegno sono segnatamente necessari per:
progetti di costruzione e acquisti di immobili;
locazioni immobiliari a lungo termine di notevole portata finanziaria;
programmi di sviluppo e di acquisto;
assegnazione di sussidi pagabili soltanto in esercizi futuri;
assunzione di fideiussioni e di altre garanzie.
Il fabbisogno di mezzi finanziari per gli impegni va iscritto di volta in volta nel preventivo come spesa o uscita per investimenti.
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