Prima dello stanziamento da parte dell’Assemblea federale, il Consiglio federale può decidere spese o uscite per investimenti secondo l’articolo 33 soltanto se non le può differire e se la Delegazione delle finanze vi ha acconsentito.
Con la successiva domanda di crediti aggiuntivi, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale, per approvazione a posteriori, le spese e uscite per investimenti urgenti decise con il consenso della Delegazione delle finanze.
Se la spesa o l’uscita per investimenti è superiore a 500 milioni di franchi e se, entro una settimana dal consenso della Delegazione delle finanze, un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale chiede, per approvazione a posteriori, la convocazione dell’Assemblea federale in sessione straordinaria, questa sessione si svolge nella terza settimana successiva al deposito della domanda di convocazione.
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